Per la Corte Costituzionale sono indennizzabili anche i danni causati dal vaccino antinfluenzale

Per la Corte Costituzionale sono indennizzabili anche i danni causati dal vaccino antinfluenzale
31 Gennaio 2018: Per la Corte Costituzionale sono indennizzabili anche i danni causati dal vaccino antinfluenzale 31 Gennaio 2018

IL CASO. Il Ministero della Salute aveva proposto appello avverso la sentenza con cui il Tribunale di Milano aveva riconosciuto il diritto all’indennizzo al ricorrente, al quale era stata diagnosticata la sindrome di Parsonage Turner a seguito di vaccinazione antinfluenzale. In particolare, aveva sostenuto come “il Tribunale di Milano [avesse] illegittimamente esteso l’ambito applicativo della legge n. 210 del 1992, che riconosce il diritto all’indennizzo per le sole vaccinazioni obbligatorie e non per quelle raccomandate … non potendosi assimilare rosolia, parotite e morbillo … al virus influenzale”. Ed è nell’ambito di questo giudizio che la Corte d’appello di Milano aveva sollevato, “in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati … a causa di vaccinazioni obbligatorie ...), nella parte in cui ‘non prevede che il diritto all’indennizzo, istituito e regolato dalla stessa legge ed alle condizioni ivi previste, spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermità, da cui siano derivati danni irreversibili all’integrità psico-fisica, per essere stati sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, antinfluenzale”. Nel sollevare le questioni di legittimità costituzionale anzidette, la Corte d’appello di Milano non aveva mancato di dire la sua, con argomentazioni favorevoli al riconoscimento del diritto all’indennizzo anche nel caso di danno causato dal cd. antinfluenzale. Anzitutto, aveva sostenuto che “sebbene la vaccinazione antinfluenzale non [fosse] obbligatoria (come richiesto dalla disposizione censurata ai fini del diritto all’indennizzo), essa ‘[era] stata oggetto di raccomandazione da parte del Ministero della Salute’”, soprattutto in riferimento alle persone “ad aumentato rischio di malattia grave”, quale era il ricorrente. Inoltre, la Corte d’appello di Milano aveva richiamato la sentenza n. 107/2012 della Corte Costituzionale, che aveva riconosciuto “il diritto all’indennizzo anche nei casi in cui la lesione alla salute sia derivata da un trattamento vaccinale non obbligatorio, bensì raccomandato dall’autorità sanitaria pubblica per ragioni di tutela della salute pubblica”. Pertanto, aveva concluso che l’eventuale disconoscimento del diritto all’indennizzo per il danno causato dall’antinfluenzale sarebbe stato in contrasto con il diritto-dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. ed avrebbe violato il diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost., perché “se non fosse riconosciuto un indennizzo, il singolo soggetto”, per di più appartenente alla “fascia di popolazione più anziana e debole, … sarebbe costretto a farsi carico delle conseguenze negative derivanti da un trattamento sanitario effettuato non solo nel suo interesse, ma ‘anche e soprattutto’ nell’interesse dell’intera collettività”. Inoltre, aveva sostenuto come la mancata indennizzabilità de qua si ponesse, altresì, in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., perché “si determinerebbe un trattamento differenziato fra i soggetti che si sono sottoposti a una vaccinazione obbligatoria e coloro che invece hanno aderito a un ‘appello alla collaborazione ad un programma sanitario pubblico’, riservando a questi ultimi un trattamento deteriore”.   LA DECISIONE. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 268/2017, ha premesso che “la decisione delle questioni sollevate” dalla Corte d’appello di Milano “richiede[va], in primo luogo, che [fosse] precisato sulla base di quali presupposti e a quali condizioni” essa avesse “esteso, in sue precedenti pronunce, il riconoscimento dell’indennizzo che l’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992 testualmente riserva alle menomazioni permanenti derivanti da vaccinazioni obbligatorie – anche a fronte di gravi e permanenti lesioni all’integrità psico-fisica insorte a seguito di alcune, specificamente individuate, vaccinazioni non obbligatorie, ma raccomandate”, e ciò per accertare, in secondo luogo, se quelle stesse considerazioni valessero anche per la vaccinazione non obbligatoria antinfluenzale. La Corte Costituzionale ha, così, rilevato come in precedenza avesse tenuto conto dell’“obiettivo essenziale” che entrambe le vaccinazioni (sia quelle obbligatorie, che quelle raccomandate) “perseguono nella profilassi delle malattie infettive: ossia il comune scopo di garantire e tutelare la salute (anche) collettiva attraverso il raggiungimento della massima copertura vaccinale.In questa prospettiva, incentrata sulla salute quale interesse (anche) obiettivo della collettività, non vi è differenza qualitativa tra obbligo e raccomandazione: l’obbligatorietà del trattamento vaccinale è semplicemente uno degli strumenti a disposizione delle autorità sanitarie pubbliche per il perseguimento della tutela della salute collettiva, al pari della raccomandazione. … Per quanto concerne più direttamente le vaccinazioni raccomandate, in presenza di diffuse e reiterate campagne di comunicazione a favore dei trattamenti vaccinali, è naturale che si sviluppi un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie: e ciò rende la scelta individuale di aderire alla raccomandazione di per sé obiet-tivamente votata alla salvaguardia anche dell’interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli.Questa Corte ha conseguentemente riconosciuto che, sul piano degli interessi garantiti dagli artt. 2, 3 e 32 Cost., è giustificata la traslazione in capo alla collettività, anch’essa obiettivamente favorita dalle scelte individuali, degli effetti dannosi che eventualmente da queste conseguano … perché le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo richiedono che sia la collettività ad accollarsi l’onere del pregiudizio individuale, mentre sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio anche collettivo (sentenza n. 107 del 2012)”. Sulla base di queste argomentazioni, la Corte Costituzionale ha, dunque, concluso come “non vi [fossero] ragioni per non estendere al caso … in esame e alle questioni di legittimità costituzionale in esso sollevate le affermazioni ricavabili dalla [sua] giurisprudenza” precedente. E ciò perché “la vaccinazione antinfluenzale rientra a pieno titolo tra quelle raccomandate”, com’è dimostrato dalle “insistite e ampie campagne anche straordinarie di informazione e raccomandazione da parte delle autorità sanitarie pubbliche nelle loro massime istanze; distribuzione di materiale informativo specifico; informazioni contenute sul sito istituzionale del Ministero della salute; decreti e circolari ministeriali; piani nazionali di prevenzione vaccinale; oppure la stessa legge”. Pertanto, la Corte Costituzionale non ha avuto dubbi nell’affermare che “la collettività deve dunque sostenere i costi del pregiudizio individuale, anche nel caso in cui la menomazione permanente sia derivata dalla vaccinazione antinfluenzale. Sarebbe del resto irragionevole riservare a coloro che hanno aderito alle ricordate raccomandazioni delle autorità sanitarie pubbliche un trattamento deteriore rispetto a quello riconosciuto a quanti abbiano ubbidito ad un precetto”. Per tutte queste ragioni, la Corte Costituzionale ha, dunque, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antinfluenzale”.

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